Reggio, nuova ‘mini zona rossa’ in provincia. L’ordinanza della Regione

Nei giorni scorsi, già la Prefettura di Reggio Calabria, aveva isolato l'area in via preventiva


“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”.

Ci aveva già pensato la Prefettura di Reggio Calabria ad isolare l’area, ma, nella giornata di ieri, anche la Regione Calabria ha capito la necessità di adottare delle misure più stringenti ed ha pubblicato l’Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Disposizioni riguardanti la limitazione agli spostamenti alle persone fisiche presso la “tendopoli” ubicata in località 2^ zona industriale nel Comune di San Ferdinando (RC).

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L’ordinanzan.76 del 17 ottobre 2020 prevede:

  1. Il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo
    drasticamente ogni possibilità̀ di vicinanza fisica, con particolare riferimento ai casi confermati e limitando al massimo ogni spostamento dei contatti stretti;
  2. il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell’assistenza e nelle attività̀ riguardanti l’emergenza, per le associazioni di
    volontariato appositamente individuate, e per le forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività.
  3. È disposta, a cura della Protezione Civile, anche attraverso le organizzazioni di volontariato e con il coinvolgimento della Croce Rossa Italiana, la sistemazione logistica adeguata delle persone risiedenti nell’area di cui trattasi oltre che l’assistenza per i bisogni e le esigenze
    primarie.
  4. Sono consentiti, unicamente, eventuali spostamenti ritenuti essenziali, laddove non siano presenti disposizioni di isolamento e/o quarantena a carico dei singoli soggetti, risultati positivi
    al SARS-CoV-2/COVID-19, restando fermo il divieto anche per i soggetti con infezione
    respiratoria in atto e con febbre (temperatura maggiore di 37,5° C).
  5. È disposto che il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria, effettui la sorveglianza ed il monitoraggio dell’evoluzione epidemiologica nell’area interessata e lo screening degli individui presenti nell’area sottoposta a limitazione, al fine di procedere ad un adeguato confinamento tra soggetti contagiati e soggetti negativi, provvedendo altresì, a fornire l’ulteriore eventuale assistenza di competenza ai richiedenti.
  6. Si ribadisce la necessità, per tutte le persone presenti sul territorio interessato, di mantene comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di
    assembramenti e dell’uso continuato di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio.
  7. Si richiamano la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS COVID-19 n.53/2020 “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di
    COVID-19 – Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020
    “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 – Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020-DGPRE￾DGPRE-P avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”.
  8. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico e agli esiti dello screening, le misure indicate potranno essere rimodulate.
  9. Resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando – in caso
    di violazione – la sanzione da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650
    del codice penale.
  10. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus, è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio
    decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.
  11. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge
    689/81 e ss.mm.ii.
  12. Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.