Reggio, divieto di balneazione al Parco Lineare Sud: ordinanza di Falcomatà

Dopo le numerose segnalazioni e i rilievi dell'Asp, arriva il divieto di balneazione e pesca in tutta la zona del Parco Lineare Sud

Dall’inaugurazione…al divieto di balneazione. Un pò come fanno i crostacei, anche il Parco Lineare Sud cammina all’indietro. L’amministrazione comunale immaginava di poter inaugurare l’area in questa estate, ma siamo ben lontani dal traguardo. Il ponte fantasma sul Calopinace ormai non fa più notizia, è invece notizia di oggi il divieto di balneazione e pesca su tutta l’area del Parco Lineare Sud.

L’ordinanza del sindaco Falcomatà arriva dopo le numerose segnalazioni (di cittadini e dei comitati di quartiere) e dopo che anche l’Asp aveva preso atto della situazione, con i numerosi scarichi fognari a mare.

L’ordinanza di Falcomatà

Premesso  che, con prot. n.1513 in data 4 luglio 2024, è pervenuta all’Azienda Sanitaria Provinciale – U.O. Igiene e Sanità Pubblica – segnalazione di scarichi fognari a cielo aperto che si riversano a mare nella zona prospiciente il Parco Lineare Sud;

che, a seguito di sopralluoghi effettuati dai Tecnici della Prevenzione in riscontro alla suddetta segnalazione, è pervenuta al Comune di Reggio Calabria nota acquisita al prot. n.185098 in data 22/07/2024 dell’ASP di Reggio Calabria – Dipartimento di Prevenzione, U.O. Igiene e Sanità Pubblica – nella quale si suggerisce all’Ente, a scopo cautelativo, di disporre il divieto di balneazione, dell’attività di pesca e/o acquacoltura, nelle aree demaniali prospicienti il Parco Lineare Sud, nelle more di specifiche comunicazioni di ARPACAL sullo stato delle acque;

Considerato, pertanto, che si rende opportuno, in via precauzionale e a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, interdire la balneazione nel tratto di costa interessato fino alla conclusione delle verifiche sia di scarichi fognari in mare, sia della qualità delle acque;
Visto il D.Lgs. n.116/2008 recante “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;

Visto il D.M. del 30/03/2010 attuativo del D.Lgs. n.116/2008 recante “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del D.Lgs. 30 maggio 2008, n.116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;

Rilevato che compete ai Comuni ai sensi dell’art.5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.116/2008 “la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti”;
Rilevato, inoltre, che occorre dare giusta e doverosa informazione ai cittadini mediante i più ampi canali di informazione, attesa l

’impossibilità di delimitare in tempi così brevi le aree interessate;
Visto l’art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e che qui s’intendono richiamati,

IL DIVIETO DI BALNEAZIONE, DELLE ATTIVITA’ DI PESCA E/O ACQUACOLTURA, nelle acque antistanti il Parco Lineare Sud, a scopo cautelativo, nelle more del completamento delle necessarie verifiche sulla presenza di scarichi fognari a mare e sulla qualità delle acque.

INFORMA CHE
avverso la presente ordinanza può essere promosso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta (60) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.