Reggina 1914, sentenza Corte d’Appello: perchè il ricorso del Brescia è inammissibile

Riassunte la motivazioni in tre punti principali

Massimo Cellino

Altro passaggio all’interno della sentenza della Corte d’Appello sul caso Reggina 1914 e la sua omologa, è quello che fa riferimento al Brescia Calcio. In punti diversi vengono spiegate le motivazioni dell’inammissibilità del suo reclamo:

Mancanza di Legittimazione: “La Corte ha stabilito che la Brescia Calcio S.p.a. non aveva la legittimazione per proporre reclamo poiché non era parte degli accordi di ristrutturazione in questione. Secondo l’articolo 51 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), solo le parti che hanno preso parte all’accordo di ristrutturazione hanno la legittimazione a proporre un reclamo contro la sentenza che pronuncia sull’omologazione di tali accordi. La Brescia Calcio S.p.a., non essendo un creditore della Reggina 1914 s.r.l. e non avendo partecipato agli accordi di ristrutturazione, risulta priva di questa legittimazione”.

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Assenza di Interesse Giuridicamente Rilevante: “La Corte ha inoltre ritenuto che la Brescia Calcio S.p.a. non avesse un interesse giuridicamente rilevante a proporre il reclamo. L’interesse dichiarato dalla Brescia Calcio era basato su conseguenze di fatto legate all’esclusione della Reggina 1914 s.r.l. dal campionato di Serie B, che avrebbe potuto favorire la Brescia Calcio in termini di classificazione sportiva. Tuttavia, la Corte ha interpretato questo come un interesse di fatto non giuridicamente rilevante, in quanto non preordinato alla tutela di un diritto di credito o di un’altra posizione giuridica incisa dall’accordo di ristrutturazione”.

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Perdita di Attualità dell’Interesse: “Al momento della decisione della Corte, era già stata emessa la sentenza del Consiglio di Stato che escludeva definitivamente la Reggina 1914 s.r.l. dalla partecipazione al campionato di Serie B per la stagione 2023-2024. Questo fatto ha reso il reclamo della Brescia Calcio privo di un interesse attuale e concreto, poiché l’esito del giudizio di reclamo non avrebbe potuto influenzare più la situazione legata alla classificazione sportiva o la possibilità della Reggina di partecipare al campionato“.

In sintesi, il reclamo della Brescia Calcio S.p.a. è stato ritenuto inammissibile perché la società non era parte degli accordi di ristrutturazione, non aveva un interesse giuridicamente protetto dalla decisione e qualsiasi interesse ipotetico non aveva più rilevanza pratica alla luce dei successivi sviluppi legati alla partecipazione ai campionati.