Reggio, estate 2024: ecco le regole della Capitaneria da seguire lungo la costa

Le ultime norme della Capitaneria per la navigazione e le attività diportistiche. Inclusi dettagli su sicurezza, limiti di velocità, e regole per l'uso di moto d'acqua, kitesurf e altre attività

Via Marina Lungomare Reggio Calabria (3)

La Capitaneria di Porto di Reggio Calabria ha pubblicato un’ordinanza che fissa le regole da seguire durante la stagione balneare nel territorio di sua competenza che non comprende solo Reggio ma cha va da Bagnara Calabra fino a Bianco.

ORDINANZA

In particolare vengono disciplinate le seguenti attività:

  • Sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli galleggianti (c.d. banana boat e mezzi similari) e windsurf;
  • Bici elettrica acquatica (c.d. e-bike);
  • Moto d’acqua;
  • Navigazione ed uso delle tavole con aquilone (kitesurf);
  • Utilizzo dei propulsori acquatici predisposti per escursioni subacquee, nuoto e norkeling (c.d. sea scooter);
  • Attività sportivo-nautica denominata “ray board”, “snorkeling trainato”, “seafly”, “sub- wing”, “surferboard”;
  • Attività sportivo-nautica denominata “jetlev flyer”, “flyboard”, “stand up puddle”, e dispositivi a questo assimilabili;
  • Particolari esigenze locali connesse all’utilizzo dei natanti da diporto ai fini della locazione o del noleggio, a norma dell’articolo 27, comma 9, del D.Lgs. 171/2005.

Articolo 2 Norme di sicurezza generali

Il conduttore di una unità da diporto e chi intende praticare le attività ludico-sportive richiamate nel precedente articolo 1 della presente Ordinanza, prima di iniziare la navigazione o l’attività sportiva, deve accertarsi che:

  • Le condizioni meteomarine siano assicurate e favorevoli in relazione alle caratteristiche dell’unità navale e per la navigazione che si intende effettuare. È assolutamente sconsigliato praticare le attività ludico diportistiche disciplinate con il presente provvedimento nei periodi di vigenza dei “Messaggi di allertamento unificato”, emessi dalla competente Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Regione Calabria;
  • I mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso siano idonei ed efficienti, ove previsti in base alla distanza dalla costa e all’effettiva navigazione che si intende effettuare;
  • La quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti, tenendo in considerazione il consumo orario riportato sul certificato d’uso del motore o nella dichiarazione di potenza;
  • Non vi sia presenza di acqua in sentina;
  • I documenti di bordo siano in corso di validità, compresa l’eventuale copertura assicurativa, ove prevista, e che siano tenuti a bordo in originale o copia conforme;
  • Siano prontamente disponibili i numeri telefonici di emergenza e soccorso in mare.

Al fine di scongiurare e prevenire pericoli e/o costituire impedimento al sicuro svolgimento delle attività̀ diportistiche dovrà essere valutata l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, nonché informare terze persone circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l’orario previsto di ritorno o di arrivo ad altra destinazione.

Articolo 3 Limiti di velocità

Nelle acque del Circondario Marittimo di Reggio Calabria fino a 1000 (mille) metri dalla costa, e comunque nei tratti di mare oltre 200 (duecento) metri dalla battigia in presenza di spiagge o 150 (centocinquanta) metri dalle scogliere in presenza di coste a picco (cfr. vigente ordinanza compartimentale sui limiti di navigazione), tutte le unità a motore in navigazione devono tenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi con scafo comunque non in planata ma in dislocamento.

Le unità a motore, comprese le moto d’acqua, nonché le unità che trainano tavole/mezzi, devono navigare con rotte perpendicolari alla costa stessa, fino ad una distanza di 500 (cinquecento) metri dalla costa.

Nel corso della stagione balneare (come definita nelle ordinanze emesse, per gli aspetti relativi alle funzioni amministrative conferite, dalla Regione Calabria e/o dai Comuni costieri), nella zona di mare riservata alla balneazione, le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi, dovranno partire ed atterrare dalla battigia utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio, preventivamente autorizzati, con andatura al minimo e velocità non superiore a 3 (tre) nodi.

Articolo 4 Disposizioni per lo sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli galleggianti (c.d. banana boat e mezzi similari) e windsurf

Le attività dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, di piccoli gommoni trainati da unità a motore (banana boat ecc.) nonché la navigazione ed uso delle tavole a vela (windsurf) sono VIETATE:

  • ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge ed a 200 metri dalle coste a picco;
  • ad una distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
  • ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
  • all’interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
  • nelle zone di mare destinate all’ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanze inferiori ai 200 metri dalle navi mercantili o 1000 metri dalle navi militari alla fonda;
  • in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
  • in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine;

I requisiti e le condizioni per l’esercizio delle attività disciplinate dal presente articolo sono contenute nelle schede in allegato, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Articolo 5 Disposizioni per le e-bike acquatiche

L’utilizzo delle c.d. e-bike acquatiche è soggetto alle seguenti condizioni:

  • solo in ore diurne, con condizioni di mare fino al valore 2 della scala Douglas (altezza massima dell’onda di 0,5 metri);
  • limiti di navigazione fino a 1000 metri dalla costa, con divieto di navigare entro la fascia di mare dedicata prioritariamente alla balneazione e conseguente possibile attraversamento della stessa solo utilizzando gli appositi corridoi di lancio;
  • età minima 16 anni per la conduzione;
  • obbligo di assicurazione;
  • obbligo per l’utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni ed indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione.

È fatto comunque DIVIETO assoluto di navigare:

  • nelle zone di mare destinate all’ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanze inferiori ai 200 metri dalle navi mercantili o 1000 metri dalle navi militari alla fonda;
  • a meno di 200 metri dai galleggianti o da unità che segnalino la presenza di subacquei, nonché dai segnalamenti marittimi;
  • ad una distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
  • all’interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
  • in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
  • in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine;

I requisiti e le condizioni per l’esercizio delle attività disciplinate dal presente articolo sono contenute nelle schede in allegato, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Articolo 6 Disposizioni per gli acquascooter e moto d’acqua

Fermo restando quanto previsto dalla presente ordinanza in materia di limiti di navigazione dalla costa, l’impiego degli scooter acquatici e natanti similari è consentito entro 1 (uno) miglio di distanza dalla costa ed è soggetto alle seguenti condizioni:

    • durante la stagione balneare estiva:
      • il varo, l’alaggio, la partenza e l’approdo è consentito esclusivamente dai porti o dai corridoi appositamente concessi per la partenza e l’arrivo;
      • l’entrata e l’uscita deve avvenire con velocità non superiore a 3 (tre) nodi;
      • la navigazione è consentita ad una distanza minima dalla costa di metri 500 e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 della presente ordinanza (velocità non superiore a 10 nodi fino a 1000 metri dalla costa).
    • al di fuori della stagione balneare estiva:
      • nelle spiagge libere, il varo, l’alaggio, la partenza e l’approdo è consentito da qualsiasi punto dalla costa, purché non avvenga in presenza di bagnanti;
      • qualora siano presenti appositi corridoi di atterraggio, quest’ultimi dovranno sempre essere utilizzati prioritariamente;
      • la navigazione è consentita alla distanza minima dalla costa di metri 500.

Per tutto l’anno, alle suddette unità, è fatto comunque divieto assoluto di navigare:

      • nelle zone di mare destinate all’ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanze inferiori ai 200 metri dalle navi mercantili o 1000 metri dalle navi militari alla fonda;
      • a meno di 200 metri dai galleggianti o da unità che segnalino la presenza di subacquei, nonché dai segnalamenti marittimi;
      • ad una distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
      • in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
      • in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine.

I requisiti e le condizioni per l’esercizio delle attività disciplinate dal presente articolo sono contenute nelle schede in allegato, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Articolo 7 Disposizioni per le tavole con aquilone (kitesurf)

L’esercizio del kitesurf è consentito:

      • nei tratti di mare oltre 200 (duecento) metri dalla battigia in presenza di spiagge o 150 (centocinquanta) metri dalle scogliere in presenza di coste a picco (cfr. vigente ordinanza compartimentale sui limiti di navigazione) e comunque entro 1 miglio dalla costa;
      • in ore diurne e con condizioni meteomarine favorevoli.

Con i kitesurf è VIETATO:

      • navigare all’interno dei porti del Circondario Marittimo di Reggio Calabria, nelle zone di mare destinate all’ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
      • navigare a distanza inferiore a metri 500 dall’imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Reggio Calabria;
      • navigare a distanza inferiore a metri 100 dalle piattaforme, pontili, impianti fissi di acquacoltura e segnali indicanti attrezzi da pesca;
      • navigare a distanza inferiore ai 200 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei o liberi nuotatori;
      • navigare in prossimità di foci di fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
      • navigare entro un raggio di metri 200 da ostacoli fissi presenti sottovento.

I requisiti e le condizioni per l’esercizio delle attività disciplinate dal presente articolo sono contenute nelle schede in allegato, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Articolo 8 Corridoi di atterraggio per i kitesurf

Nel corso della stagione balneare (come definita nelle ordinanze emesse, per gli aspetti relativi alle funzioni amministrative conferite, dalla Regione Calabria e/o dai Comuni costieri), l’atterraggio e la partenza dei kitesurf deve avvenire obbligatoriamente all’interno di appositi corridoi di atterraggio aventi le seguenti caratteristiche:

      • larghezza: fronte a spiaggia minimo 30 mt. ad allargarsi fino ad una ampiezza di mt. 80 ad una distanza dalla costa di mt. 100;
      • devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 200 mt. dalla spiaggia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di mt. 20 l’una dall’altra;
      • per agevolare l’individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l’ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) deve essere di colore arancione ed avente un diametro di 80 cm. (con indicato gli estremi dell’autorizzazione/concessione rilasciata dall’Amministrazione concedente);
      • ogni gavitello dovrà riportare la dicitura “CORRIDOI USCITA KITESURF – VIETATA LA BALNEAZIONE”; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all’ingresso del corridoio, riportante la stessa dicitura.

Si riporta di seguito uno schema esemplificativo dei corridoi di atterraggio destinati ai kitesurf. (Schema di corridoio di lancio kitesurf)

Nella spiaggia retrostante il corridoio di lancio, dovrà essere individuata, ove le condizioni dell’area lo consentano, e previa autorizzazione/concessione del competente Ente Territoriale/locale, una “zona a terra” a favore dei kiters ove sarà consentito l’attività di preparazione e breve sosta.

Nella predetta area è vietato il transito e la sosta dei bagnanti ovvero di terzi estranei all’attività sportiva oggetto del presente articolo.

Il titolare dell’autorizzazione/concessione dovrà sistemare, nella zona dedicata, un apposito cartello recante il divieto di transito e le operazioni consentite.

L’installazione dei corridoi di atterraggio deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche stabilite nel presente articolo a cura della competente Amministrazione comunale, secondo le procedure stabilite nello specifico articolo rubricato “corridoi di atterraggio” contenuto nella vigente ordinanza di sicurezza balneare.

Il titolare dell’autorizzazione/concessione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio di atterraggio.

Articolo 9 Norme di comportamento per i kitesurf all’interno dei corridoi di atterraggio

In aggiunta alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 i conduttori di kitesurf devono osservare le sottoelencate norme di comportamento:

      • La partenza e il rientro devono avvenire con la tecnica del body drag (farsi trascinare dall’aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 mt. dalla battigia);
      • Nei 100 mt. sopracitati è consentito il transito di un kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro;
      • L’impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia.

Articolo 10 Norme per prevenire gli abbordi in mare per i kitesurf

Per prevenire gli abbordi in mare:

      • quando due unità kitesurf navigano in rotta di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione) quella sopravento deve dare la precedenza sollevando il kite, quella sottovento, a sua volta, ha l’obbligo di abbassare il kite;
      • quando due unità kitesurf procedono nella stessa direzione, quella sopravento deve dare la precedenza a quella sottovento sollevando il kite e rallentando;
      • quando un’unità kitesurf incrocia altre unità che navigano a vela dovrà dare loro la precedenza, sollevando il kite e rallentando, a prescindere dalle mure;
      • nella conduzione del kitesurf deve essere tenuta una diligente condotta che non comprometta la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 11 Norme per l’utilizzo dei propulsori acquatici predisposti per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling (c.d. sea scooter)

Per “sea scooter” si intende un mezzo di propulsione con elica protetta azionata da motore normalmente elettrico, munito di dispositivi di arresto automatico in caso di abbandono da parte del conduttore, predisposto per l’utilizzo in mare per escursioni in superficie, subacquee, nuoto e snorkeling, capace di trascinare una persona.

L’utilizzatore di propulsori acquatici o mezzi similari, qualora operi in immersione, deve attenersi alle prescrizioni previste per l’attività subacquea.

Ogni propulsore può rimorchiare una sola persona (la quale deve essere dotata di mezzo individuale di salvataggio conforme alle vigenti norme di settore), se non diversamente previsto dal certificato di omologazione del propulsore medesimo.

Il mezzo individuale di salvataggio di cui al precedente comma non è richiesto qualora il propulsore acquatico venga utilizzato da soggetto intento in attività subacquea.

L’utilizzo è consentito ai maggiori di anni 16 in ore diurne e con condizioni meteo – marine favorevoli.

L’utilizzo di propulsori acquatici È VIETATO:

      • all’interno delle acque riservate alla balneazione; il limite esterno di tali acque dovrà essere raggiunto navigando perpendicolarmente alla costa, alla velocità minima consentita ed alla massima distanza da bagnanti;
      • all’interno dei porti e nelle zone di mare riservate al regolare transito di navi per l’uscita e l’entrata nei porti ed ancoraggio nonché a distanza inferiore a metri 200 dalle navi mercantili e da diporto e 1000 metri da unità militari alla fonda;
      • navigare a distanza inferiore a metri 500 dall’imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Reggio Calabria;
      • a distanza inferiore a metri 100 dalle piattaforme di perforazione, dagli impianti fissi di acquacoltura e da segnali prescritti dalle norme sulla pesca marittima che indicano la presenza di impedimenti, reti, palangari e/o altri strumenti da pesca;
      • a distanza inferiore ai 200 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei o di liberi nuotatori;
      • in luoghi ove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere.

I requisiti e le condizioni per l’esercizio delle attività sono contenute nelle schede in allegato, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Articolo 12 Disciplina dell’attività sportivo-nautica denominata “ray board”, “snorkeling trainato”, “seafly”, “sub-wing”, “surferboard”

Le condizioni per l’esercizio delle attività di “ray board”, ’snorkeling trainato”, “seafly”, “sub- wing” o “surferboard” sono riportate nelle schede in allegato.

Articolo 13 Disciplina dell’attività sportivo-nautica denominata “jetlev flyer”, “flyboard”, “stand up puddle”, e dispositivi a questo assimilabili”

Le condizioni per l’esercizio delle attività di “jetlev flyer’, “flyboard”, “stand up puddle” e dispositivi a questi assimilabili sono riportate nelle schede in allegato.

Articolo 14 Disposizioni generali per le scuole di kitesurf/windsurf e per le attività sportivo – nautiche

Le scuole di kitesurf/windsurf/natanti a vela e, comunque, tutti coloro che in forma associata o per finalità di istruzione/avviamento intendono esercitare le attività di cui ai precedenti articoli devono:

      • munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell’attività di addestramento;
      • verificare che gli allievi siano in possesso dell’idoneità sanitaria per l’espletamento di attività fisica secondo le vigenti disposizioni di settore, qualora previsto per l’attività da effettuare;
      • comunicare all’Autorità Marittima i numeri di telefono del centro/circolo, nonché degli istruttori, i quali dovranno essere in possesso dei brevetti previsti dalle Federazioni nazionali riconosciute a norma di legge;
      • predisporre e tenere sempre pronta all’uso una tabella riportante tutti i numeri di emergenza e di soccorso.

I mezzi nautici utilizzati per le attività di cui al precedente comma devono soddisfare le vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

L’istruzione in mare degli allievi, le attività di gruppo, gli allenamenti devono avvenire:

      • in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate;
      • con l’ausilio di un’imbarcazione appoggio ad idrogetto o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi/diportista/sportivo, pronta a dare assistenza

e munita:

      • di dispositivo sonoro per richiamare l’attenzione di eventuali unità in transito;
      • di una cassetta di pronto soccorso;
      • un mezzo di comunicazione, dotato di batteria di riserva ovvero un collegamento continuo con la batteria di bordo, per contattare il personale a terra, i centri di soccorso, con la relativa tabella riportante i recapiti telefonici e/o le frequenze di ascolto dei medesimi.

Tutte le persone a bordo del mezzo impiegato in attività addestrativa devono indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto.

Le unità da diporto di cui al presente articolo, se condotte a motore o a vela, per transitare nella zona di mare riservata alla balneazione, devono utilizzare gli appositi corridoi di atterraggio.

Articolo 15 Norme per lo svolgimento della locazione e noleggio

Chiunque intenda utilizzare natanti da diporto ovvero moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime, oltre ad attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 1 settembre 2021 richiamato in preambolo, dovrà osservare le seguenti ulteriori prescrizioni a carattere prettamente locale, giusta disposizione contenuta nell’articolo 27, comma 9, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:

      • Tenere un apposito registro su cui annotare progressivamente il numero dei contratti di locazione/noleggio stipulati, la data, l’orario di partenza e di previsto rientro, itinerario previsto, i dati anagrafici ed il numero di cellulare noleggiatore/utilizzatore, nonché gli estremi del documento di riconoscimento in regolare corso di validità (in caso di nuclei familiari è sufficiente annotare il nominativo del responsabile del nucleo) ed il corrispettivo del nolo pagato;
      • Tenere pronta una idonea unità di assistenza, a motore, con a bordo un salvagente anulare con 30 mt. di cima e cavo di rimorchio per interventi di emergenza, da poter utilizzare anche per il rientro dei natanti che effettuano la locazione/noleggio, in caso di pericolo o di sopraggiunte condimeteo avverse;
      • Il contrassegno dei natanti previsto dall’articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 1 settembre 2021, dovrà essere altresì integrato con il numero massimo di persone trasportabili (esempio: Ditta Rossi – 01 – 05);
      • Assicurarsi che le moto d’acqua locate siano dotate di un sistema di telecomando per spegnimento del motore a distanza, che possa essere attivato, da parte del locatore

in caso di inosservanza dei limiti di navigazione ovvero per qualsiasi esigenza di sicurezza;

      • Qualora i natanti siano impiegati in ore notturne, dovranno essere presenti a bordo cinture di salvataggio dotate di luce ad accensione automatica;
      • Il comando e la condotta dei natanti da diporto adibiti a noleggio è consentita ai soli possessori, oltre che di patente nautica di categoria A o titolo equipollente (cfr. articolo 5, comma 1, del D.M. 1 settembre 2021), del certificato limitato di operatore RTF per l’utilizzo dell’apparato VHF obbligatorio a bordo.”

Articolo 16 Disposizioni finali e norme di rinvio

Ai fini della presente ordinanza valgono le definizioni contenute nel Decreto Legislativo 18.07.2005, n.171, nonché nel Decreto Ministeriale 29.07.2008, n° 146, entrambi richiamati nelle premesse ed ai quali si fa espresso rinvio.

Inoltre, per ulteriori aspetti afferenti la disciplina dei limiti di navigazione, a norma dell’articolo 8, della Legge 172/2003 e s.m.i., si rimanda alla specifica ordinanza emessa da questa Capitaneria di porto, nonché alla vigente ordinanza di “Sicurezza balneare”, anch’essa emessa dalla scrivente.

Infine, per gli aspetti relativi alle funzioni amministrative conferite, si fa espresso rimando alle disposizioni emanate dalla Regione Calabria e/o dai Comuni costieri in materia di demanio marittimo.

Tutte le precedenti disposizioni in contrasto con le presenti devono intendersi abrogate con effetto immediato ed in particolare le proprie ordinanze n. 12/2015 in data 29/05/2015 e n. 36/2022 in data 28/06/2022.

Articolo 17 Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ovvero illecito amministrativo, i contravventori alla presente ordinanza, oltre che responsabili civilmente dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose, incorreranno nelle sanzioni previste:

      • dall’art. 53 del decreto legislativo n. 171 del 18.07.05, se alla condotta di unità da diporto;
      • dagli artt. 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione negli altri casi.

Articolo 18 Pubblicità

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che viene pubblicata mediante l’inserimento alla pagina “ordinanze” del sito web

www.guardiacostiera.gov.it/reggio-calabria., con effetto di pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32 della legge 28 giugno 2009, n° 69.

Reggio Calabria

IL COMANDANTE

CA (CP) Giuseppe SCIARRONE

SCI NAUTICO

Conduzione

Il conduttore delle unità utilizzate per lo sci nautico dovrà:

      • essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell’unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell’unità, conseguita da almeno due anni;
      • avere almeno 21 anni compiuti;
      • essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto abilitata al salvamento.

Il mezzo nautico dovrà essere munito, oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste dalle vigenti normative, indipendentemente dalla distanza dalla costa anche da: una gaffa; un salvagente anulare, pronto all’uso, con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri; una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione; un dispositivo per l’inversione di marcia e di messa in “folle” del motore; un sistema di aggancio e rimorchio; un ampio specchio retrovisore convesso.

Lo sciatore dovrà avere almeno 14 anni compiuti.

Navigazione

È VIETATA:

      • ad una distanza inferiore a 500 metri dalla costa e superiore ad 1 miglio nautico;
      • ad una distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
      • ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
      • all’interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
      • nelle zone di mare destinate all’ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanze inferiori ai 200 metri dalle navi mercantili o 1000 metri da quelle militari alla fonda;
      • in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
      • in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine.

Regole in navigazione

Durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo allo sciatore indossare un giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa.

Durante le varie fasi dell’esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino.

È VIETATO a qualsiasi unità da diporto:

      • seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità intente nelle attività in considerazione;
      • attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori.

Partenza/Atterraggio

La partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge

Altre disposizioni

L’unità impegnata nell’attività di traino:

      • potrà trainare soltanto una persona per volta;
      • non potrà svolgere altre attività contemporaneamente;

Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, dovendosi intendere, con la presente, l’Autorità Marittima espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall’esercizio di tale attività.

L’esercizio dello sci nautico – per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole di sci nautico e sodalizi e comunque non con finalità di lucro, è subordinato all’osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza allo sci nautico si applicano le disposizioni di cui al D.M. 26/01/1960, integrato dal D.M. 15/07/1974.

PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Conduzione

Il conduttore delle unità utilizzate per il paracadutismo ascensionale dovrà:

      • essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell’unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell’unità, conseguita da almeno due anni;
      • avere almeno 21 anni compiuti;
      • essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto abilitata al salvamento.

Il mezzo nautico dovrà essere munito, oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste dalle vigenti normative, indipendentemente dalla distanza dalla costa anche da: un idoneo sistema di aggancio e rimorchio; ampio specchio retrovisore convesso; dispositivo per l’inversione di marcia e di messa in “folle” del motore; piattaforma poppiera solidale al mezzo nautico stesso e di un verricello in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista; una gaffa; un salvagente anulare, pronto all’uso, con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri; una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione.

La persona trainata dovrà avere almeno 14 anni compiuti

Navigazione

È VIETATA:

      • ad una distanza inferiore a 500 metri dalla costa e superiore ad 1 miglio nautico;
      • ad una distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
      • ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
      • all’interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
      • nelle zone di mare destinate all’ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanze inferiori ai 200 metri dalle navi mercantili o 1000 metri da quelle militari alla fonda;
      • in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
      • in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine;

Regole in navigazione

Durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo al paracadutista indossare un giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa. Durante le varie fasi dell’esercizio, la distanza tra l’unità trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell’unità trainante.

La distanza laterale dl sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall’elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta).

Il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36.3.mt). Durante l’esercizio del paracadutismo ascensionale, É VIETATO:

      • Il sorvolo di qualsiasi unità nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
      • effettuare l’attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che pratichino la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisione.

Quando due o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l’atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.

È VIETATO a qualsiasi unità da diporto seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre unità intente nell’attività in considerazione, e cosi pure attraversare la scia in velocità e a distanza tali da poter investire il paracadutista, in
caso di caduta di quest’ultimo.

Partenza/Atterraggio

Le fasi di decollo e di appontaggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia.

Altre disposizioni

L’unità impegnata nell’attività di paracadutismo ascensionale:

      • potrà trainare soltanto una persona munita di paracadute per volta;
      • non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio sci nautico, pesca etc..

Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, dovendosi intendere, con la presente, l’Autorità Marittima espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall’esercizio di tale attività.

L’esercizio del paracadutismo ascensionale – per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole e sodalizi e comunque non con finalità di lucro – è subordinato
all’osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.

TRAINO DI PICCOLI GOMMONI (BANANA BOAT ETC.)

Conduzione

Il conducente delle unità trainanti dovrà:

      • essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione della unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo) conseguita da almeno due anni;
      • avere almeno anni 21 compiuti;
      • essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto abilitata al salvamento.

Il mezzo nautico dovrà essere munito, oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa, indipendentemente dalla distanza dalla costa anche da: una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione; salvagente anulare pronto all’uso (munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri); un dispositivo per l’inversione di marcia e di messa in “folle” del motore; idoneo sistema di aggancio e rimorchio e ampio specchio retrovisore convesso.

Le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno avere almeno 14 anni
compiuti.

Navigazione

È VIETATA:

      • ad una distanza inferiore a 500 metri dalla costa e superiore ad 1 miglio nautico;
      • ad una distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
      • ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
      • all’interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
      • nelle zone di mare destinate all’ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanze inferiori ai 200 metri dalle navi mercantili o 1000 metri da quelle militari alla fonda;
      • in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
      • in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine.

Regole in navigazione

Durante lo svolgimento delle attività, le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare un giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa. Durante le fasi di esercizio, la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri.

È VIETATO a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire nella scia l’unità impegnata nell’attività considerata. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino

Partenza/Atterraggio

L’unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 200 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi.

L’impiego dei corridoi di atterraggio è quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza.

Altre disposizioni

L’unità impegnata nell’attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente.

Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, dovendosi intendere, con la presente, l’Autorità Marittima espressamente manlevata da qualsivoglia
responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall’esercizio di tale
attività.

L’esercizio dell’attività di traino di piccoli gommoni – per conto proprio nonché da parte
di società sportive, scuole e sodalizi e comunque non con finalità di lucro – è subordinato all’osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.

NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF ETC.)

Conduzione

Il conduttore delle tavole a vela dovrà:

      • avere età minima di anni 14 (quattordici) compiuti (tale limite è derogabile nei
        casi previsti dall’articolo 39, comma 4, del D.Lgs. 171/2005).
      • indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.

Navigazione

È VIETATA:

      • ad una distanza inferiore a 500 metri dalla costa e superiore ad 1 miglio nautico;
      • ad una distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
      • ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
      • all’interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
      • nelle zone di mare destinate all’ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanze inferiori ai 200 metri dalle navi mercantili o 1000 metri da quelle militari alla fonda;
      • in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
      • in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine.

Regole in navigazione

Quando due tavole a vela si avvicinano l’una all’altra, cosi da correre il rischio di un abbordaggio, una di esse deve manovrare per lasciare libera la rotta all’altra, nel modo seguente:

      • quando ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, la tavola a vela che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all’altra;
      • quando tutte due tavole a vela hanno il vento dallo stesso lato, l’unità che è sopravento deve lasciare libera la rotta alla tavola che è sottovento;
      • se una tavola a vela con il vento sulla sinistra vede altra unità sopravento e non
        può stabilire con sicurezza se l’altra unità ha il vento sulla sinistra o sulla dritta, deve manovrare in modo da lasciare libera la rotta all’altra.

Partenza/Atterraggio

La partenza e l’atterraggio dalla costa devono essere obbligatoriamente effettuati attraverso gli appositi corridoi di atterraggio previsti con l’ordinanza balneare.

L’impiego dei corridoi di atterraggio è quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza.

Altre disposizioni

È VIETATO:

      • lasciare la tavola a vela o mezzi similari incustoditi;
      • lasciare la tavola a vela con la/le pinne rivolte verso l’alto.

Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, dovendosi intendere, con la presente, l’Autorità Marittima espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall’esercizio di tale attività.

L’uso del windsurf – per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole e
sodalizi e comunque non con finalità di lucro – è subordinato all’osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.

NAVIGAZIONE DEGLI ACQUASCOOTER E MOTO D’ACQUA

Conduzione

Il conduttore delle moto d’acqua deve:

      • aver compiuto 18 anni;
      • essere sempre munito di patente nautica.

Durante la navigazione, i conduttori e le persone imbarcate dovranno obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga e un casco protettivo di tipo acquatico o di quelli prescritti della Federazione Italiana Motonautica.

Gli scooter acquatici devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l’arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca-sterzo con ritorno automatico). A bordo inoltre, devono essere presenti le dotazioni di sicurezza
previste dal vigente regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.

Navigazione

È VIETATA:

      • ad una distanza inferiore a 500 metri dalla costa e superiore ad 1 miglio nautico;
      • ad una distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
      • ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
      • nelle zone di mare destinate all’ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanze inferiori ai 200 metri dalle navi mercantili o 1000 metri da quelle militari alla fonda;
      • in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
      • in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine.

Regole in navigazione

Durante la navigazione, il conducente e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida.

Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a
bordo in originale o in copia autentica.

Partenza/Atterraggio

L’atterraggio e la partenza degli scooter acquatici, durante la stagione balneare deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi ed alla velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi.

La navigazione è consentita ad una distanza minima dalla costa di metri 500 (da raggiungersi con rotta perpendicolare alla costa stessa) e velocità non superiore a 10 nodi sino ad una distanza dalla costa di 1000 metri.

Altre disposizioni

Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, dovendosi intendere, con la presente, l’Autorità Marittima espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall’esercizio di tale attività.

L’uso degli scooter acquatici per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole e sodalizi e comunque non con finalità di lucro – è subordinato
all’osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.

TAVOLE CON AQUILONE O MEZZI TRAINATI DA AQUILONI (KITE-SURF ETC.)

Conduzione

L’uso delle tavole con aquilone (kitesurf) è consentito esclusivamente a coloro i quali abbiano compiuto 16 anni di età. Durante l’utilizzo, è obbligatorio:

      • indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale omologato e un casco di protezione per sport acquatici;
      • dotare i kitesurf di un dispositivo di sicurezza che permetta l’apertura dell’ala e il conseguente sventramento, mantenendola comunque vincolata alla persona.
      • collegare le cime (cd. Iinee) solo quando si decolla ed assicurarsi di scollegarle quando si atterra;
      • munirsi di una attrezzatura idonea a recidere le cime in caso di emergenza.

Navigazione

È CONSENTITO:

      • al di fuori di metri 200 dalle spiagge e metri 150 dalle coste a picco e comunque entro 1 miglio dalla costa;
      • in ore diurne e con condizioni meteomarine favorevoli.

È VIETATO:

      • navigare all’interno dei porti del Circondario Marittimo di Reggio Calabria, nelle zone di mare destinate all’ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
      • navigare nel tratto di mare di metri 200 dalle spiagge e metri 150 dalle scogliere/coste a picco, in quanto prioritariamente destinato alla balneazione;
      • navigare a distanza inferiore a metri 500 dall’imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Reggio Calabria;
      • navigare a distanza inferiore a metri 100 dalle piattaforme, pontili, impianti fissi di acquacoltura e segnali indicanti attrezzi da pesca;
      • navigare a distanza inferiore ai 200 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti a unità che segnalano la presenza di subacquei o liberi nuotatori;
      • navigare in prossimità di foci di fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
      • navigare entro un raggio di metri 200 da ostacoli fissi presenti sottovento.

Regole in navigazione

Quando due unità trainate da aquiloni navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra-vento dà la precedenza sollevando l’aquilone, quella sotto-vento, a sua volta, ha l’obbligo di abbassare l’aquilone.

Quando due unità trainate da aquiloni procedono nella stessa direzione, quella sopra- vento dà la precedenza a quella sotto-vento sollevando l’aquilone e rallentando.

Quando un’unità trainata da aquiloni incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando l’aquilone e rallentando, e ciò a prescindere dalle mura.

Partenza/Atterraggio

La partenza e l’atterraggio dalla costa devono essere obbligatoriamente effettuati attraverso gli appositi corridoi di atterraggio come previsto dalla presente ordinanza. La partenza e l’atterraggio nei corridoi di lancio deve avvenire con la tecnica del body drag, che consiste nel farsi trascinare dall’aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza almeno di mt. 100 dalla spiaggia/scogliera e una unità per volta.

L’impiego dei corridoi di atterraggio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza.

Altre disposizioni

È VIETATO:

      • lasciare l’aquilone incustodito senza aver riavvolto completamente i cavi sulla barra;
      • uscire in condizioni di vento da terra “off shore”.

AI fine di salvaguardare l’incolumità dell’utenza degli arenili, l’utilizzo di mezzi gommati sospinti da aquiloni, aventi caratteristiche similari ai kitesurf, è vietato durante la stagione balneare, ad esclusione delle aree appositamente autorizzate a tal fine da parte della competente Amministrazione Comunale.

A tale fattispecie si applicano le disposizioni previste dalla presente ordinanza per i kitesurf.

PROPULSORI ACQUATICI SUBACQUEI (SEA SCOOTER)

Conduzione

L’utilizzo di questi propulsori (che devono avere l’elica sempre ingabbiata) è
consentito a coloro che abbiano compiuto 16 anni e con giubbotto di salvataggio indossato.

Navigazione

È VIETATO:

      • all’interno delle acque riservate alla balneazione; il limite esterno di tali acque dovrà essere raggiunto navigando perpendicolarmente alla costa, alla velocità minima consentita ed alla massima distanza da eventuali bagnanti;
      • all’interno dei porti e nelle zone di mare riservate al regolare transito di navi per l’uscita e l’entrata nei porti ed ancoraggio nonché a distanza inferiore a metri 500 dalle navi mercantili e da diporto e 1000 metri da unità militari alla fonda;
      • a distanza inferiore a 500 metri dalle opere portuali esterne;
      • a distanza inferiore a metri 100 dalle piattaforme di perforazione, dagli impianti fissi di acquacoltura e da segnali prescritti dalle norme sulla pesca marittima che indicano la presenza di impedimenti, reti, parangali e/o altri strumenti da pesca;
      • a distanza inferiore ai 200 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei o di liberi nuotatori;
      • in luoghi ove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere.

Regole in navigazione

Qualora utilizzati in immersione, il conduttore ha l’obbligo di segnalarsi in superficie in analogia con quanto previsto per l’attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 metri. Tale segnale deve essere visibile ad una distanza
non inferiore ai 300 metri

Partenza/Atterraggio

Per il trasporto di sea scooter negli specchi acquei d’esercizio, mediante traino da parte di unità a motore ovvero a vela con motore ausiliario, devono essere utilizzati gli appositi corridoi di lancio.

Per lo stesso scopo, al di fuori dei corridoi di lancio, per superare le zone riservate alla balneazione, dovranno essere utilizzati natanti a remi.

Altre disposizioni

Ogni propulsore può rimorchiare una sola persona (la quale deve essere dotata di mezzo individuale di salvataggio conforme), se non diversamente previsto dal certificato di omologazione del propulsore medesimo. II mezzo individuale di salvataggio non è richiesto qualora il propulsore acquatico venga utilizzato da soggetto intento in attività subacquea.

Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, dovendosi intendere, con la presente, l’Autorità Marittima espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall’esercizio di tale attività.

L’uso dei sea scooter per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole e
sodalizi e comunque non con finalità di lucro – è subordinato all’osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.

RAY BOARD, SNORKELING TRAINATO, SAFLY, SUB-WING O SURFERBOARD

Conduzione

Deve essere utilizzato un mezzo nautico a motore (ad eccezione dell’acquascooter) con propulsione ad idrogetto o con elica schermata, in modo tale da non permettere il contatto dell’elica con il subacqueo trainato.

Il mezzo nautico trainante deve essere dotato di cavo di traino in polipropilene.

Il mezzo trainante, oltre alle dotazioni previste in base alla navigazione effettivamente svolta, deve essere dotato di: una adeguata cassetta di pronto soccorso, di un salvagente con 30 metri di sagola galleggiante e di un dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del motore; di un sistema di aggancio del cavo di traino tipo gancio a scocco e di un ampio specchio retrovisore convesso. Il bagnante trainato:

      • non può utilizzare alcun tipo di autorespiratore subacqueo;
      • deve essere trainato ad una distanza non superiore a 30 metri e non inferiore a metri 5 dal mezzo trainante.

Il conduttore del mezzo trainante deve:

      • avere non meno di anni 18;
      • essere in possesso della patente nautica;
      • essere accompagnato da almeno un’altra persona esperta nel nuoto.

Regole in navigazione

Sul mezzo nautico trainante deve essere issata una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a metri 300. La velocità di traino non deve superare i 4 nodi.

La distanza laterale di sicurezza tra il mezzo trainante e gli eventuali altri natanti deve essere superiore a 100 metri;

Altre disposizioni

L’unità trainante non può trainare più di un unico bagnante alla volta.

JETLEV FLYER E FLYBOARD

Conduzione

L’utilizzo dei dispositivi è subordinato:

      • al possesso della patente nautica. È fatto salvo, per il Flyboard, il caso in cui a bordo della moto d’acqua alla quale è collegato il dispositivo sia presente un accompagnatore in possesso del titolo;
      • all’età minima 18 anni (come per la patente nautica).

I limiti territoriali per l’utilizzo dell’apparecchiatura sono quelli previsti dall’ articolo 27 comma 3 lettera c) del Decreto Legislativo 171 del 2005, unitamente a quanto disposto dall’articolo 56 del DM 146/08 (“distanza dall’unità madre”);

É fatto obbligo per l’utilizzatore e l’operatore osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l’apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione. È fatto obbligo per l’utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell’apparecchiatura.

Gli acquascooter/moto d’acqua impiegati nell’attività di Flyboard, Jetlev Flyer e dispositivi a questi assimilabili devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l’arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Tale dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota, che ne ha l’obbligo di utilizzo. Per le moto d’acqua alla quale è asservito il dispositivo valgono le prescrizioni di sicurezza previste dalla presente ordinanza,
oltre a quelle della presente scheda, ove compatibili.

Navigazione

L’utilizzo è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteo-marine favorevoli ed assicurate con mare calmo ed intensità massima del vento pari al terzo grado della scala Beaufort (7/10 nodi).

In ogni caso il limite massimo di utilizzo in altezza è di metri 10 dalla superficie
dell’acqua.

L’uso è VIETATO:

      • in prossimità di strutture fisse, scogliere, moti, pontili, per un raggio di 300 metri da essi;
      • analoga distanza di 300 metri dovrà essere tenuta da altre unità in navigazione.
      • L’attività può essere svolta solo in area opportunamente individuata ed a ciò autorizzata ai fini demaniali dal competente Comune; la stessa deve essere ben segnalata, con gavitelli di colore bianco/rosso/arancione, collocati sui quattro vertici esterni, il cui posizionamento deve tener conto anche di una fascia di sicurezza
        tutt’intorno dell’ampiezza di almeno 5 metri; tale area deve avere profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell’apparecchiatura.

Altre disposizioni

Ciascun acquascooter/moto d’acqua potrà assistere soltanto una persona per volta e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività.

Gli acquascooter/moto d’acqua utilizzati per svolgere l’attività di Flyboard, Jetlev Flyer e dispositivi a questi assimilabili devono essere dotati di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per la responsabilità civile verso terzi e persone trasportate.

Prima dell’inizio dell’utilizzo delle apparecchiature, dovrà essere effettuata un’adeguata lezione dimostrativa al fine di far comprendere all’utilizzatore ed all’operatore il funzionamento base del dispositivo al fine di far assimilare le principali nozioni di sicurezza.

Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati e l’utilizzo dei mezzi in parola è effettuato esclusivamente sotto la responsabilità
dell’utilizzatore/operatore.

UP (STAND UP PADDLE)

Conduzione

L’età minima per la conduzione delle tavole a remi (SUP) è di 14 anni compiuti.

È fatto obbligo, per l’utilizzatore di tavola SUP, di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell’apparecchiatura, qualora si navighi all’esterno dell’area riservata alla balneazione.

Navigazione

L’utilizzo è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteo-marine favorevoli ed assicurate con mare calmo ed intensità massima del vento pari al terzo grado della scala Beaufort (7/10 nodi).

È FATTO DIVIETO di navigare:

      • all’interno dei porti e nelle zone di mare riservate al regolare transito di navi per l’uscita e l’entrata nei porti ed ancoraggio nonché a distanza inferiore a metri 500 dalle navi mercantili e da diporto e 1000 metri da unità militari alla fonda;
      • ad una distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
      • ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
      • in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

La navigazione con tavola SUP all’interno della zona destinata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la punta di prua arrotondata.

La navigazione con tavola SUP nella zona di balneazione deve svolgersi con velocità minima, e comunque compatibile con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua.

Partenza/Atterraggio

La partenza e l’atterraggio potrà avvenire presso un qualsiasi punto dell’arenile di giurisdizione, con l’esclusione delle aree dove vigano divieti espliciti in forza di altri procedimenti e comunque in massima sicurezza ed a debita distanza dai
bagnanti.

Altre disposizioni

Il conduttore di tavola SUP dovrà porre la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, ed interrompendo comunque la navigazione quando le condizioni di
vento e corrente non gli consentono di manovrare pienamente il dispositivo

E-BIKE ACQUATICA MUNITA DI HYDROFOIL “MANTA 5 XE1”

Conduzione

L’e-bike acquatica “Manta 5XE1” è costituita da un mezzo galleggiante munito di motore elettrico simile ad una bici elettrica acquatica dotata di pedalata assistita e foil in carbonio per una maggiore stabilità in acqua e di giunti snodati anteriori del timone che regolano automaticamente l’altezza di marcia per adattarsi alle diverse condizioni dell’acqua, garantendo livelli di pianata ottimali. La potenza di erogazione del motore può variare del livello 1, in cui l’assistenza fornita dal motore elettrico è minima, fino al livello 6, ove il motore di propulsione assicura per intero la velocità. Con il livello di assistenza 7 la propulsione del mezzo è garantita quasi interamente dal motore a propulsione.

Età minima per la conduzione è di anni 16.

È fatto obbligo, per l’utilizzatore di tavola SUP, di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche
dell’apparecchiatura, qualora si navighi all’esterno dell’area riservata alla
balneazione.

Navigazione:

L’utilizzo del mezzo è consentito solo in ore diurne,

È CONSENTITO:

      • al di fuori di metri 200 dalle spiagge e metri 150 dalle coste a picco e comunque entro 1 miglio dalla costa;
      • in ore diurne e con condizioni meteomarine favorevoli (con condizioni di mare fino al valore 2 della scala Douglas ed altezza massima dell’onda di
        0.5 metri).

È VIETATO:

      • navigare all’interno dei porti del Circondario Marittimo di Reggio Calabria, nelle zone di mare destinate all’ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
      • navigare nel tratto di mare destinato alla balneazione;
      • navigare a distanza inferiore a metri 500 dall’imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Reggio Calabria;
      • navigare a distanza inferiore a metri 100 dalle piattaforme, pontili, impianti fissi di acquacoltura e segnali indicanti attrezzi da pesca;
      • navigare a distanza inferiore ai 200 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti a unità che segnalano la presenza di subacquei o liberi nuotatori;
      • navigare in prossimità di foci di fiumi, canali e collettori di qualunque genere.

E’ fatto obbligo per l’utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste dal
libretto di istruzioni, predisposto dal soggetto che commercializza il mezzo, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione.

Durante l’utilizzo deve obbligatoriamente essere indossato idoneo ausilio al
galleggiamento, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione.

Partenza/Atterraggio

La partenza e l’atterraggio nelle zone di mare frequentate dai bagnanti deve
avvenire esclusivamente utilizzando i corridoi di lancio.

Altre disposizioni

Le persone che svolgono tale attività saranno ritenute responsabili
dell’efficienza e sicurezza dei mezzi utilizzati.