Miramare Bis, sentiti tre testimoni. Chi doveva procedere alla costituzione di parte civile?

Sentiti in aula i testimoni Palmara, Albanese e Squillaci. Appuntamento il 2 febbraio per ascoltare il sindaco ed i suoi dieci testimoni

Giuseppe Falcomatà

Miramare, l’incubo giudiziario di Giuseppe Falcomatà prosegue con il secondo capitolo denominato ‘Miramare Bis‘. In aula bunker, questa volta l’unico imputato è il primo cittadino di Reggio Calabria, accusato nuovamente di abuso d’ufficio.

Il processo, come noto, nasce dalla denuncia di Italo Palmara sulla mancata costituzione di parte civile da parte del Comune di Reggio Calabria per il caso Miramare. Il sindaco, secondo l’accusa, con comportamento omissivo, avrebbe impedito la costituzione del Comune, arrecando a se stesso e agli altri imputati un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Falcomatà, in questo procedimento è difeso dagli avvocati Marco Panella e Lorenzo Gatto.

L’udienza di questa mattina è iniziata con l’intervento proprio dell’avv. Panella che ha formulato una richiesta di immediata declaratoria di non punibilità per insussistenza del fatto.

Alla luce della sentenza della Cassazione del 25 ottobre del processo Miramare, secondo l’avv. Panella infatti, si esclude la possibilità di configurazione di un vantaggio patrimoniale perchè non esiste un danno da risarcire, vista la sentenza di assoluzione.

Come secondo motivo, l’avvocato di Falcomatà, ha sostenuto come la tutela degli interessi del Comune poteva essere sempre garantita in sede civile ed autonomamente, indipendentemente dalla costituzione o meno di parte civile.

Il pubblico Ministero dott. Stefano Musolino, che ha dato ragione sotto il profilo del vantaggio patrimoniale, ha tuttavia rilevato l’esistenza di un danno che ci sarebbe stato comunque perchè il Comune sarebbe stato leso nella sua manifestazione di volontà di partecipazione al processo penale.

Ritirati in camera di consiglio, i giudici hanno poi rigettato l’istanza dell’avv. Panella poichè non sono state ancora depositate le motivazioni della sentenza di Cassazione. Per verificare poi una completa valutazione sull’esistenza del danno è necessaria l’istruttoria dibattimentale.

Il processo dunque andrà avanti.

Miramare Bis, sentiti 3 teste. Chi doveva procedere alla costituzione di parte civile?

Come previsto sono stati poi sentiti i tre testimoni Italo Palmara, che ha presentato la denuncia in procura, Fedora Squillaci, dirigente dell’avvocatura civica del Comune ed infine la p.o. del sindaco avv. Eleonora Albanese.

Ma chi doveva procedere alla costituzione di parte civile?

Secondo quanto emerso dalle testimonianze vi sarebbe stata una prima mail in cui la dott.ssa Squillaci chiedeva al sindaco notizie riguardo la costituzione di parte civile. Mail del settembre 2018, alla quale il sindaco avrebbe risposto e dato riscontro invitando la stessa Squillaci a decidere se il Comune avesse dovuto costituirsi o meno al processo.

Secondo Falcomatà la valutazione sarebbe spettata al dirigente dell’avvocatura. Segue poi l’invio di un’istanza da parte dell’avv. Squillaci all’avv. Albanese.

La p.o. del sindaco Albanese tuttavia avrebbe solo stampato l’istanza consegnando il documento al capo di gabinetto Puglia. Secondo la difesa però non c’è certezza che il sindaco l’abbia effettivamente vista e visionata.

Inoltre, della successiva pec del marzo 2019 non c’è agli atti prova della presa visione da parte del sindaco Falcomatà.

Il processo è stato rinviato al 2 febbraio 2024.

Quel giorno Giuseppe Falcomatà verrà ascoltato dai Giudici, insieme a 10 testimoni della difesa.