I compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in azienda: i suoi compiti, diritti e responsabilità

sicurezza dei lavoratori

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è un soggetto che deve essere presente in qualunque azienda privata o pubblica: si tratta, infatti, di una delle figure obbligatorie, in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 2008, in materia di sicurezza. È sempre obbligatorio designare o eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al quale devono essere messi a disposizione gli spazi, i mezzi e il tempo di cui ha bisogno per lo svolgimento delle mansioni previste. Stiamo parlando di una figura cruciale nel contesto del servizio di prevenzione e protezione, per la quale sono previste attribuzioni ma non obblighi specifici. Le attribuzioni non sono altro che attività che tale soggetto può svolgere, nel caso in cui consideri necessario farlo, per rappresentare i lavoratori.

Il Testo Unico per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori

In base a quanto indicato nel Testo Unico per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori, il rappresentante dei lavoratori è il soggetto designato o eletto per rappresentare i lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Chi riveste tale incarico non può al tempo stesso svolgere la funzione di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. A volte, un solo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non è sufficiente, ma occorre la presenza di più soggetti che si occupino di tale mansione. In particolare, nelle aziende con non più di 200 lavoratori basta un rappresentante; nelle aziende con un numero di lavoratori compreso tra 201 e 1000 servono tre rappresentanti; nelle aziende con più di 1000 lavoratori occorrono sei rappresentanti.

La scelta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Chiunque rivesta tale ruolo è tenuto a seguire un corso rls che gli permetta di acquisire le competenze necessarie per una formazione completa. Il comma 3 dell’articolo 47 del Testo Unico che abbiamo menzionato in precedenza prevede che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia eletto dai lavoratori al loro interno nelle aziende con non più di 15 dipendenti, siano esse private o pubbliche. In alternativa si può ricorrere alla figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, quando chi ha l’incarico svolge le mansioni previste per aziende diverse all’interno dello stesso comparto produttivo o dello stesso ambito territoriale. Per quanto concerne le aziende che hanno più di 15 lavoratori, invece, tocca alle rappresentanze sindacali aziendali designare o eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; i lavoratori possono provvedere all’elezione unicamente nel caso in cui non ci siano queste rappresentanze.

Cosa fa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno facoltà di accedere ai luoghi di lavoro, prendere parte alle riunioni periodiche e avanzare proposte che riguardino le attività di prevenzione. Essi devono essere consultati dal datore di lavoro o dal dirigente in maniera tempestiva e preventiva per la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di miglioramento. È necessario consultare il rappresentante anche per la designazione degli addetti alle emergenze, del medico competente, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione. Egli ha diritto a ricevere le informazioni che arrivano dai servizi di vigilanza e quelle che riguardano la valutazione dei rischi.

Diritti e doveri del rappresentante

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto ad avvisare il responsabile aziendale in merito ai rischi che ha riscontrato nello svolgimento della propria attività; egli, poi, promuove la definizione e la messa in atto di tutte le misure di prevenzione che servono a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori. Ancora, questo soggetto ha il diritto di ricorrere alle autorità competenti nel caso in cui pensi che il datore di lavoro o il dirigente abbiano attuato delle misure di prevenzione e protezione non adatte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Come si può intuire, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza costituisce a tutti gli effetti un prezioso punto di riferimento per i lavoratori in materia di protezione e di prevenzione.

Il ruolo di consulenza

Il ruolo di consulenza esercitato dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza si esplicita anche nel rapporto di mediazione fra i lavoratori e le misure che sono state indicate dal dirigente o dal datore di lavoro. Il rappresentante è pertanto un consulente con una formazione qualificata in materia di sicurezza sul lavoro che agisce a beneficio dei lavoratori che provvedono alla sua designazione o alla sua elezione. Egli deve essere consultato dal datore di lavoro e dai dirigenti per tutte le scelte che riguardano la sicurezza e la salute sul lavoro, come per esempio la scelta dei dispositivi di protezione individuale, le procedure di sicurezza e la nomina delle figure correlate alla sicurezza in azienda.