Giudice Sportivo, Scafatese-Reggina: ricorso respinto, rimane l’1-1. Il dispositivo

"Conforme a quanto previsto dalle norme”, che non è stato registrato dal sistema per problemi tecnici”

Reggina Ballarino Praticò Minniti

Così come ipotizzato sin dall’inizio, insieme alla massima serenità manifestata dalla società amaranto, arriva il risultato che tutti attendevano con il ricorso presentato dalla Scafatese sul tesseramento di Renelus, respinto da parte degli organi competenti. La Reggina porta a casa un’altra “vittoria”.

Leggi anche

Il dispositivo

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

SCAFATESE FC SSD ARL – REGGINA 1914 A.S. ASD
Il Giudice Sportivo

  • letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla F.C. SCAFATESE S.S.D. A R.L. con il quale si richiede
    che venga inflitta alla REGGINA 1914 A.S. la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a)
    C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell’ambito della gara in oggetto il calciatore RENELUS BERTONY,
    schierato con il n. 95 dalla REGGINA 1914 A.S., non avrebbe avuto titolo a parteciparvi, in quanto non tesserato nel corso della presente stagione sportiva con alcuna società e tutt’ora svincolato dal 1 luglio 2024.
  • lette le memorie ex art.67 CGS depositate dalle parti;
  • letta la dichiarazione del 17 gennaio 2025 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’ufficio Tesseramento del
    Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore RENELUS BERTONY risulta
    essere “tesserato per la FENICE AMARANTO dal 15 dicembre 2023”, avendo la società depositato “a sistema un aggiornamento di contratto, con scadenza giugno 2025 e conforme a quanto previsto dalle norme”, che non è stato registrato dal sistema “per problemi tecnici”.
  • La circostanza che precede, da un lato, non può mutare la validità del tesseramento, né la posizione del calciatore che non può considerarsi svincolato; dall’altro lato, consente di comprendere le erronee conclusioni a cui, mediante una semplice e abituale consultazione dei sistemi informatici in dotazione, è pervenuta la società istante, ponendole a fondamento del presente reclamo.

Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-1;
3) di non addebitare la tassa di reclamo sul conto della F.C. SCAFATESE S.S.D. A R.L.