Procedimento Eyphemos: revoca della sorveglianza speciale per Carbone Sarino Antonio

La revoca della misura di prevenzione è intervenuta a seguito dell'assoluzione del Carbone, con formula piena “perché il fatto non sussiste”

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Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione, in accoglimento dell’istanza presentata dagli avvocati Giuseppe Alvaro e Luigi Luppino, ha disposto la revoca della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nei confronti di Carbone Sarino Antonio, 46 anni, residente a Sant’Eufemia d’Aspromonte.

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La misura di prevenzione era stata applicata con decreto del 9 dicembre 2020 per la durata di anni 2 e mesi 6, e successivamente confermata in appello con decreto del 17 giugno 2022.

La revoca della misura di prevenzione è intervenuta a seguito della sopravvenuta assoluzione del Carbone, con formula piena “perché il fatto non sussiste”, pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, in data 5 dicembre 2024.

La Suprema Corte, in pieno accoglimento del ricorso presentato dai due difensori, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna che era stata inflitta nei gradi di merito nell’ambito del procedimento penale denominato Eyphemos, nel quale l’imputato era stato sottoposto alla custodia in carcere e successivamente agli arresti domiciliari in relazione a un’ipotesi di offerta in vendita di sostanza stupefacente risalente al 23 aprile 2018, per la quale aveva riportato in primo grado condanna alla pena di oltre nove anni di reclusione, ridotta in appello ad anni cinque e mesi quattro di reclusione.

Il provvedimento di revoca della sorveglianza speciale ha tenuto conto non solo dell’assoluzione definitiva, che ha fatto venir meno il principale elemento posto a fondamento del giudizio di pericolosità sociale, ma anche della condotta irreprensibile mantenuta dal Carbone durante il lungo periodo di restrizione domiciliare, protrattosi dall’aprile 2020 fino alla data dell’assoluzione pronunciata dalla Cassazione. Significativo, inoltre, il percorso di reinserimento sociale e lavorativo intrapreso dal prevenuto, attualmente impiegato come autotrasportatore presso una società con regolare contratto di lavoro.

“La decisione del Tribunale – hanno dichiarato gli avvocati Luigi Luppino e Giuseppe Alvaro – si pone in linea con il principio secondo cui, sebbene l’assoluzione penale non comporti automaticamente la revoca della misura di prevenzione, essa può giustificarla quando gli elementi esclusi dal giudicato rappresentino una frazione determinante del giudizio di pericolosità e non sussistano elementi cognitivi indipendenti che giustifichino il mantenimento della misura. Nel caso di specie, l’accertamento definitivo dell’insussistenza del fatto contestato ha fatto venir meno in radice la valutazione di pericolosità sociale posta a base della misura di prevenzione”.