Reggio – Elezioni Comunali e voto disgiunto: la guida

Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale, ballottaggio, voto disgiunto e scrutinio. Tutte le info

comunali

A Reggio Calabria il countdown è partito già da un po’. Il decreto del Ministro dell’Interno del 15 luglio 2020, dopo un ritardo dovuto al Covid, ha indetto le consultazioni per l’elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali nei giorni:

  • domenica 20 settembre, dalle ore 07:00 alle ore 23:00;
  • lunedì 21 settembre, dalle ore 07:00 alle ore 15:00.

Mancano quindi solo pochi giorni alla chiamata alle urne, durante la quale i cittadini dovranno esprimere la propria preferenza anche sulla riduzione del numero dei parlamentari. Sono 1.157 le amministrazioni comunali e 18 i comuni italiani capoluogo che andranno ad essere rinnovati.

Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale

Le modalità di espressione del voto cambiano in funzione della popolazione dei comuni. Nel caso di Reggio, comune con più di 15.000 abitanti, si può:

  • tracciare un segno solo sul candidato sindaco; in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco;
  • tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri;
  • esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco ed un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata.

È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno); qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare domenica 4 e lunedì 5 ottobre per il ballottaggio tra i due candidati più votati. Le preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della lista votata.

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del consiglio comunale, e con sistema a maggioranza assoluta. Risulta vincitore il candidato sindaco che ottiene il 50% più uno dei voti validi. Se nessun candidato raggiunge tale quorum, si passa al secondo turno: il ballottaggio*.

Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti è possibile esprimere due preferenze per i candidati a consigliere comunale, scrivendone il cognome nelle apposite righe tratteggiate poste al di sotto del contrassegno di lista. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare una candidata di genere femminile ed un candidato di genere maschile (o viceversa), pena l’annullamento della seconda preferenza.

Composizione del Consiglio comunale

Per i Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti vengono eletti

  • 32 consiglieri comunali (escluso il sindaco);
  • 9 assessori.

Le liste per il consiglio comunale devono indicare un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi; nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

In ordine all’attribuzione dei seggi, non sono ammesse le liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengono a nessun gruppo di liste che, nel primo turno, abbia superato tale soglia; alla lista collegata al sindaco eletto, che abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi, è assegnato il 60% dei seggi (premio di maggioranza).

La proclamazione degli eletti è effettuata dal presidente dell’ufficio centrale elettorale dopo il riepilogo dei risultati nelle diverse sezioni. Il sindaco entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Il consiglio comunale, nella seduta successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ed anche se non sono stati avanzati reclami, deve esaminare le condizioni del sindaco e dei consiglieri e dichiararne l’ineleggibilità, qualora sussista una delle cause previste dalla legge.

Lo scrutinio

Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede nell’ordine allo scrutinio relativo al referendum confermativo e successivamente, senza interruzione a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9:00 del martedì dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali.

Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio e devono svolgersi senza alcuna interruzione.

Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell’Ufficio centrale riunisce l’Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se uno dei candidati alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. In caso contrario il presidente sospende la proclamazione, individua i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che avranno luogo dopo il turno di ballottaggio.

Il ballottaggio*

L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per l’elezione alla carica di sindaco, nella seconda domenica successiva a quella del primo turno. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci avrà luogo nei giorni di domenica 4 ottobre e lunedì 5 ottobre.

Si svolge tra i due candidati che hanno conseguito più voti. Per i candidati ammessi al turno di ballottaggio restano fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno. Tuttavia, questi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno.