Decreto Calabria, in arrivo 180 milioni per potenziamento del servizio sanitario

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Calabria bis. Qualche novità presente tra le righe. Cambia il tempo di commissariamento.

Giuseppe Conte

Sono presenti delle novità nel Decreto Calabria bis, pubblicato da poco in Gazzetta Ufficiale. In primis cambiano i tempi del commissariamento previsto: si passa dagli iniziali tre anni, a due. Arriveranno 180 milioni per il triennio 2021-2023: questi serviranno a supportare gli interventi di potenziamento del servizio sanitario regionale data la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria presente nella regione. Giungeranno inoltre 15 milioni per il sistema di programmazione e controllo del Ssr.

COSA PREVEDE IL DECRETO CALABRIA BIS?

Articolo 1 (Commissario ad acta e supporto alla struttura commissariale)

Il Commissario ad acta nominato dal Governo sarà chiamato ad attuare gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria. La Regione dovrà mette a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli uffici e i mezzi necessari all’espletamento dell’incarico. Dovrà inoltre mettere a disposizione del commissario almeno 25 unità di personale “dotato di adeguata esperienza professionale“.

Nel caso in cui la Regione ostacoli l’operato del Commissario, il decreto prevede che il Commissario ad acta ne dovrà dare comunicazione al Consiglio dei ministri invitando la Regione a garantire il necessario supporto entro 30 giorni.

Articolo 2 (Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale)

Il Commissario ad acta, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, previa intesa con la Regione, dovrà nominare un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d’intesa con la Regione entro il termine di 10 giorni, la nomina verrà effettuata con decreto del Ministro della salute.

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Articolo 3 (Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria)

Il Commissario ad acta dovrà adottare entro 30 giorni il programma operativo Covid previsto dal Decreto Cura Italia. Dovrà, inoltre, definire il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione.

Articolo 4 (Aziende sanitarie sciolte ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Nel caso di scioglimento delle Aziende sanitarie per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, la Commissione straordinaria per la gestione dell’ente dovrà operare, per la garanzia dei Lea, in coordinamento con il Commissario ad acta, in conformità con gli obiettivi del Piano di rientro.

Articolo 5 (Supporto e collaborazione al Commissario ad acta)

Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Commissario ad acta potrà avvalersi anche del Corpo della Guardia di finanza.

Articolo 6 (Contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del Servizio sanitario della regione Calabria)

Ospedale Reggio Calabria

Per supportare gli interventi di potenziamento del servizio sanitario regionale verrà destinata una cifra complessiva di 180 milioni per il triennio 2021-2023. Previsto anche lo stanziamento di ulteriori altri 15 milioni per il sistema di programmazione e controllo del Ssr.

Articolo 7 (Disposizioni transitorie e finali)

giuseppe zuccatelli

Le disposizioni sul commissariamento si applicheranno per un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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Articolo 8 (Rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario)

Le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, avranno luogo non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo. Fino alla data dell’insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continueranno a svolgere il loro ruolo.

Articolo 9 (Clausola di invarianza finanziaria)

Non saranno previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10 (Entrata in vigore)

Il decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione.