Cassazione: rigettati i ricorsi su Lucano, confermata la condanna a 18 mesi
Caso Riace: la Cassazione respinge le richieste della difesa e della Procura, chiudendo il processo su Mimmo Lucano
26 Marzo 2025 - 08:17 | Redazione

“Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria è in parte inammissibile per genericità e in parte va rigettato perché proposto con motivi infondati”, così come “il ricorso proposto nell’interesse di Domenico Lucano va rigettato perché proposto con motivi infondati e, in parte generici”.
La decisione della Corte di Cassazione sul processo “Xenia”
È quanto scrive la Corte di Cassazione, rigettando i ricorsi presentati dall’accusa e dalla difesa, nelle motivazioni della sentenza del processo “Xenia” concluso, in via definitiva, il 12 febbraio scorso con la conferma della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, che, nell’ottobre 2023, aveva condannato il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, a 18 mesi di reclusione, con pena sospesa, per un falso relativo a una delle 57 delibere che gli erano state addebitate dall’accusa in un’indagine sulla gestione dell’accoglienza dei migranti a Riace.
Dalla condanna in primo grado alla riduzione in appello
In primo grado Lucano era stato ritenuto il promotore di un’associazione a delinquere finalizzata alla truffa e a tutta una serie di presunti illeciti nella gestione dell’accoglienza dei migranti a Riace.
Per questo motivo era stato condannato a 13 anni e 2 mesi di carcere, poi ridotti a 18 mesi in secondo grado dalla Corte d’Appello, che ha ritenuto inutilizzabili le intercettazioni registrate dalla Guardia di Finanza su richiesta della Procura di Locri.
Le motivazioni della Cassazione
Valutazione, questa, condivisa dalla Cassazione, che, richiamando una sentenza della stessa Suprema Corte, ha spiegato che:
“Le intercettazioni dovranno essere dichiarate inutilizzabili; per effetto però non di una mutata ‘qualificazione giuridica del fatto’ ma dell’errore commesso dal giudice al momento del decreto autorizzativo”.
“Peraltro – è scritto nelle motivazioni della Cassazione – nella richiesta del pm, così come nel decreto del gip, limitatosi nella sostanza a indicare le fonti di prova sino a quel momento acquisite, non è svolta alcuna argomentazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti”.
