Calcio: il Consiglio Federale e il codice della crisi d’impresa

La documentazione necessaria dopo l'omologa, per l'iscrizione al prossimo campionato. Rimodulate le disposizioni federali


Il Consiglio Federale
– nella riunione del 19 aprile 2023;
– visti i Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023 in materia di Licenze Nazionali per la partecipazione ai Campionati Professionistici 2023/2024;
– ravvisata la necessità di rimodulare le suddette disposizioni federali in relazione ai criteri legali ed economico finanziari, tenendo conto degli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, al fine di garantire il regolare svolgimento dei Campionati in ambito professionistico;
– visto l’art. 27 dello Statuto Federale
h a d e l i b e r a t o
Le società che hanno fatto ricorso o che ricorreranno agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti  dal D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongono procedure in continuità aziendale diretta, ai fini del rilascio delle Licenze Nazionali di cui ai Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023 continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti prescritti dal Titolo I) dei citati Comunicati Ufficiali.
Qualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, le società interessate dai suddetti provvedimenti devono:
a) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 depositare presso la Co.Vi.So.C. copia conforme all’originale dei suddetti provvedimenti;
b) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 osservare gli adempimenti previsti dai medesimi provvedimenti;
c) osservare, per quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti, gli adempimenti di cui ai Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023, nei termini ivi previsti.
Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.
L’inosservanza del termine perentorio del 20 giugno 2023, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere a) e b), determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato professionistico di competenza 2023/2024.
Restano salve le disposizioni dei Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023, per l’inosservanza di quanto previsto alla lettera c).
In ogni caso, la mancata concessione della Licenza Nazionale è ricorribile ai sensi del Titolo IV) dei Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023.
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina