Scuole chiuse in Calabria dall’8 marzo. L’ordinanza di Spirlì
Coronavirus in Calabria, la nuova ordinanza sulla chiusura delle scuole del presidente Spirlì in vigore dall'8 marzo
05 Marzo 2021 - 20:59 | di Elda Musmeci
Scuole chiuse in Calabria a partire da lunedì 8 marzo.
L’ordinanza di Spirlì
Erano già un paio d’ore che tutti i genitori del territorio regionale attendevano l’ufficialità della nuova ordinanza del presidente facente funzione Nino Spirlì sulla chiusura delle scuole.
Questa nuova ordinanza si è resa necessaria a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia. L’Unità di Crisi ha ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del virus.
L’ordinanza numero 10, firmata oggi dal presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, dispone ulteriori misure per la gestione dell’emergenza da Covid-19, relative alle attività scolastiche e universitarie in presenza.
Il provvedimento, tiene conto che:
“a partire dalla settimana di monitoraggio 22-28 febbraio 2021 si è registrata una inversione di tendenza nella curva dei contagi regionale, in cui si evidenzia una crescita in termini assoluti nel numero dei nuovi casi confermati settimanali pari al 12,5 %, con trend che si conferma nella settimana in corso“.
“Difendiamo la salute”
Già questa mattina Spirlì durante la riunione con l’Unità di Crisi l’aveva annunciato e sui social aveva così commentato:
“La scuola intesa come istituzione. L’istruzione va difesa sempre e comunque. Ma la scuola non è l’aula! Le aule non possono essere considerate il luogo più sicuro del pianeta. Come tutti i luoghi, anche le aule scolastiche possono trasformarsi in luoghi di contagio.
Al momento, in Italia, nessuno può permettersi di interpretare dati e decisioni: parlano numeri e studi di previsioni.
E non si può aspettare che il virus sfondi le porte delle case degli Italiani, Calabresi compresi, per poi dover correre ai ripari.
Dunque, idee chiare e decisioni ferme. Con la tutela della salute dei più piccoli, difendiamo la salute di tutta la Famiglia”.
Cosa prevede l’ordinanza
Nell’ordinanza si legge che: in considerazione della situazione epidemiologica, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, dall’8 marzo al 21 marzo 2021 ORDINA:
- la sospensione in presenza delle attività scolastiche e didattiche delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, nonché delle Scuole di istruzione e formazione professionale che pertanto continuano a svolgersi esclusivamente con modalità a distanza
- la sospensione in presenza delle attività formative e curriculari delle università,
- che le Aziende Sanitarie Provinciali, nell’ambito del Piano Regionale Campagna di Vaccinazione Anti-SARS-CoV-2, procedano tempestivamente ad organizzare la vaccinazione del personale scolastico dell’intero territorio regionale;
- che i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, monitorino costantemente l’andamento epidemiologico dei rispettivi territori, segnalando con immediatezza l’aumento dei nuovi casi e i link epidemiologici inerenti le varianti, affinché si possa procedere all’adozione delle ulteriori misure contingibili e urgenti consequenziali;
- che i laboratori pubblici specificamente individuati per il sequenziamento ai fini dell’individuazione delle varianti, rafforzino la propria capacità diagnostica ai fini del quotidiano monitoraggio e dei flussi informativi attivati a livello ministeriale;
- che dal 6 marzo al 6 aprile 2021 si applicano le disposizioni fissate nel DPCM 2 marzo 2021 e nei relativi allegati, in sostituzione di quelle del DPCM 14 gennaio 2021, ad eccezione dell’art. 7 che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso, in combinato disposto con le Ordinanze regionali vigenti.
Resta salva – si legge nel provvedimento – la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.