Reggina, arriva la stangata. Fuori dai play off, la nuova classifica
Purtroppo è arrivata la penalizzazione, all'indomani della seconda sconfitta. Che brutta adesso la situazione
25 Febbraio 2019 - 16:39 | redazione
E’ arrivato il dispositivo che prevede la penalizzazione di punti 6, due dei quali relativi alla recidiva che però andrà ancora discussa e sulla quale la società spera in una riduzione:
“Il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00) nei confronti del sig. Demetrio Praticò.
Irroga nei confronti della società URBS Reggina 1914 Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva”.
La nuova classifica:
CLASSIFICA
Juve Stabia 61 (-1)
Trapani 55 (-1)
Catanzaro 51
Catania 50
Casertana 39
Monopoli 38 (-2)
Vibonese 36
Potenza, Rende 35 (-1)
V. Francavilla 33
Cavese, Viterbese 32
Reggina 31 (-8)
Sicula Leonzio 31
Siracusa 25 (-1)
Bisceglie 23
Rieti 22 (-2)
Paganese 10
Matera escluso dal campionato
IL TESTO INTEGRALE
(Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della società URBS Reggina 1914 Srl),
SOCIETÀ URBS REGGINA 1914 SRL – (nota n. 7881/664 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019).
(178) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PRATICÒ DEMETRIO
(Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della società URBS Reggina 1914 Srl),
SOCIETÀ URBS REGGINA 1914 SRL – (nota n. 7873/663 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019).
Il deferimento
Con nota prot. 7881/664 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019, la Procura Federale ha deferito al
Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
– i l sig. Demetrio Praticò, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione e
legale rappresentante pro-tempore della società URBS Reggina 1914 Srl, per rispondere, a) per
rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in
relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità
e correttezza, per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef relative agli
emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore
sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17
dicembre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori
dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018, e
comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto
pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso,
risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di
svolgimento degli stessi;
– la società URBS Reggina 1914 Srl, a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi
dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Praticò Demetrio,
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della
Società URBS Reggina 1914 Srl, come sopra descritto;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in
relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il 17
dicembre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori
dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre
2018, nonché per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef relative agli
emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore
sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla
Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate.
Con ulteriore nota Prot. 7873/663 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019, la Procura Federale ha
deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
– il sig. Demetrio Praticò, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS
e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver
violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 17
dicembre 2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre
2018 ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque
per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento
degli emolumenti sopra indicati. In particolare, i citati emolumenti sono stati corrisposti solo
in data 27 dicembre 2018 e quindi oltre il termine del 17 dicembre 2018. In relazione ai poteri e
funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai
periodi di svolgimento degli stessi;
– la società URBS Reggina 1914 Srl, a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi
dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Praticò Demetrio,
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della
Società URBS Reggina 1914 Srl, come sopra descritto;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in
relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il
termine del 17 dicembre 2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre
2018 ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque
per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento
degli emolumenti sopra indicati. In particolare, i citati emolumenti sono stati corrisposti solo
in data 27 dicembre 2018 e quindi oltre il termine del 17 dicembre 2018.
Le memorie difensive
La società URBS Reggina 1914 Srl ha fatto pervenire una memoria difensiva a ministero degli
Avv.ti Eduardo Chiacchio, Michele Cozzone e Giuseppe Chiacchio, solo per il deferimento
7881/664 pf18-19 GP/GC/blp.
Il patteggiamento
Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale (Cons. Giuseppe
Chiné, Dott. Luca Scarpa e Dott. Mauro De Dominicis) e il sig. Demetrio Praticò personalmente,
i quali, prima dell’apertura del dibattimento, previa riunione dei procedimenti nn. prot.
7881/664 e 7873/663, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi
dell’art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Demetrio Praticò, sanzione base inibizione di
mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici), diminuita di 1/3 – mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) –
sanzione finale inibizione di mesi 3 (tre), convertita nell’ammenda di € 9.000,00 (Euro
novemila/00);
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la
proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:
Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il deferito sig. Demetrio Praticò ha depositato
istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;
visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono
accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al
Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura
Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle
parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia
con apposita decisione;
rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento
e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa
esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della
decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su
comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria
decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa
l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al
Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i
60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;
rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata
dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate
alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005
03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di
cui al dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.
Il procedimento è proseguito per la società URBS Reggina 1914 Srl.
Il dibattimento
Alla riunione del 22.2.2019, previa riunione dei procedimenti per ragioni di connessione
soggettiva, il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha
chiesto irrogarsi la sanzione della penalizzazione di 6 (sei) punti di penalizzazione in classifica
da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la società.
Per la società deferita sono comparsi gli Avvocati Chiacchio e Cozzone, i quali, nel riportarsi
alle deduzioni esposte nella memoria difensiva, hanno concluso chiedendo l’irrogazione di una
sanzione minima, anche inferiore al minimo edittale.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto.
Il procedimento, così riunito, trae origine da due separate note del 10.1.2019 con cui la
Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale i fatti in contestazione.
In particolare, quanto alle ritenute Irpef e i contributi Inps, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato il
mancato versamento, entro il termine normativamente previsto del 17 dicembre 2018, delle
ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, per le mensilità di
settembre e ottobre 2018; la Commissione ha riscontrato, altresì, il permanere, alla data del 17
dicembre 2018, del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti
ai tesserati per le mensilità pregresse di luglio e agosto 2018, come già segnalato con nota
del 12 novembre 2018.
Quanto agli emolumenti, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che la società URBS Reggina 1914 Srl non
ha provveduto, anche in questo caso entro il termine del 17 dicembre 2018, al pagamento di
diversi emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2018.
Le difese hanno confermato il mancato versamento, entro il termine normativamente previsto
del 17 dicembre 2018, sottolineando però che il ritardo è stato minimo.
La normativa alla base del deferimento non consente a questo Tribunale di attribuire al
dichiarato “minimo ritardo” valore di scriminante, con conseguente applicazione di una
sanzione inferiore al minimo edittale.
In ragione di tanto, la responsabilità della società può ritenersi provata.
Risponde, la URBS Reggina 1914 Srl, anche a titolo di responsabilità propria, in quanto l’art. 10,
comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF pone gli obblighi
ivi previsti anche a carico delle società in modo diretto.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione
della sanzione dell’ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00) nei confronti del sig. Demetrio
Praticò.
Irroga nei confronti della società URBS Reggina 1914 Srl, la sanzione della penalizzazione di
punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.