L’Anassilaos dedica un incontro alla Costituzione


Il 27 dicembre  del 1947 il Capo Provvisorio dello Stato Enrico De Nicola promulgava la Costituzione della Repubblica Italiana – nello stesso giorno pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale –    approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dello stesso mese ed entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. All’evento l’Associazione Culturale Anassilaos dedica un incontro, promosso dalla Sezione Giovanile del Sodalizio nell’ambito dei Giovedì in Biblioteca realizzati congiuntamente con il Comune di Reggio Calabria e la Biblioteca Pietro De Nava che si terrà il  28 dicembre alle ore 16,45 presso la Villetta De Nava con una conversazione del Prof. Antonino Spadaro, Ordinario di Diritto Costituzionale presso il  Dipartimento DIGIEC dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria,.

Dopo i saluti del Dr. Tito Tropea, Presidente Anassilaos Giovani e l’introduzione del Prof. Antonino Romeo, sarà il Costituzionalista reggino a ripercorrere le linee essenziali di quella Carta che è tuttora garanzia delle libertà fondamentali del popolo italiano e che mantiene, nonostante gli anni trascorsi, intatto il suo valore. Il testo completo si apre con un brevissimo preambolo (seguito subito dai Principi fondamentali): «IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO – Vista la deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana; – Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione; – PROMULGA – La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo».

Nonostante il tempo trascorso dalla sua approvazione – si legge in una nota di Anassilaos –  e i cambiamenti epocali che hanno caratterizzato questi settanta anni, si può ben dire che la Costituzione  man­tiene intatta l’attualità della sua visione generale  che è stato il prodotto, in sede di Assemblea Costituente, del confronto, produttivo anche se talora aspro,  tra forze politiche di diversa ispirazione ideale (Cattolica, marxista, socialista, liberale)   che miravano alla creazione di un nuovo modello sociale, fondato sulla valorizzazione della persona.   I Principi Fondamentali contenuti nei primi dodici articoli della Costituzione garantiscono “i diritti inviolabili dell’uomo” ed i “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (Art. 2); l’u­guaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini “senza distinzione di sesso, razza, opinioni politiche, condizioni personali e sociali” (Art. 3- Si fa risalire all’intervento della Sen. Lina Merlin – autentica Madre Costituente- l’inserimento “di sesso”); la rimozione degli ostacoli che “impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (Art. 3); il diritto al lavoro “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro” (Art. 4); l’unità e indivisibilità della Repubblica che comunque favorisce il decentramento amministrativo (Art. 5); la tutela delle minoranze linguistiche (Art. 6); la promozione della  cultura e della ricerca scientifica e la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione (Art. 9); la condizione giuridica dello straniero “regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali” nonché –tema di grande attualità – il diritto  d’asilo (Art. 10);   il ripudio della guerra “come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” e l’im­pegno a promuovere e favorire le organizzazioni internazionali che mirano ad assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni (Art. 11). L’Art. 7 recepisce i Patti Lateranensi, poi modificati nel 1984,  e l’Art. 8 riconosce  la libertà delle confessioni religiose, anche diverse dalla cattolica, a organizzarsi secondo i propri statuti con la precisazione che “i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze” (anche questo aspetto di grande attualità alla luce delle attuali discussioni e relative polemiche relative alla religione islamica). Certamente l’attuazione della Costituzione e di  taluni degli  istituti da Essa previsti non è stata immediata.  La Corte Costituzionale, prevista nell’articolo 134, trovò attuazione solo nel 1955. Sorte simile toccò al Consiglio Superiore della Magistratura che entrò in funzione solo nel 1958.

La legge sull’istituto del referendum abrogativo venne approvata solo alla fine degli Sessanta, con la legge 352 del 15 maggio 1970, in occasione della legge sul divorzio. Le Regioni ordinarie vennero istituite nel 1970 (sebbene quattro regioni speciali – Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige – fossero già state  istituite nel 1948 e nel 1963 il Friuli-Venezia Giulia).  Nel 1975 venne promulgata la legge di riforma del diritto di famiglia e nel 1990 quella sullo sciopero. Esiste poi tuttora il problema di come rendere attuali, sul piano della realtà, alcuni principi. Pensiamo al tema, così importante, del lavoro. “L’Italia –dice l’Art. 1 – è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”  e l’Art. 3  aggiunge ”E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” dicendo anche all’ Art.34 “I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”.

La Costituzione vuole dunque garantire a ciascun cittadino concre­te opportunità di istruzione, di formazione, di lavoro, di salute ed ancora possi­bilità di impegno culturale e sociale e spazi di partecipazione alla vita politica ma esistono dei limiti obiettivi, di natura soprattutto economica,  a che ciò possa verificarsi.

Il tema è stato al centro di un celebre discorso pronunciato da Piero Calamandrei che già nel 1955 avvertiva dolorosamente il distacco tra i principi enunciati e la realtà.  A proposito degli articoli sopra citati egli ebbe a dire ai giovani che lo ascoltavano: “quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare una scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo sarà raggiunto, si potrà veramente dire che la formula contenuta nell’art. primo- “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro “- corrisponderà alla realtà. Perché fino a che non c’è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica perché una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto una uguaglianza di diritto, è una democrazia puramente formale, non è una democrazia in cui tutti i cittadini veramente siano messi in grado di concorrere alla vita della società, di portare il loro miglior contributo, in cui tutte le forze spirituali di tutti i cittadini siano messe a contribuire a questo cammino, a questo progresso continuo di tutta la società.”

Nel celebrare il compleanno della Costituzione non possiamo dimenticare tali inadempienze e criticità acuite dalla grave crisi economica che travaglia l’Italia, l’Europa e il Mondo costringendo  soprattutto il nostro Paese a stringenti  impegni di finanza pubblica che ne  vincolano l’iniziativa economica creando così squilibri del tessuto sociale ed il  permane­re di gravi disuguaglianze, con conseguenti  situazioni di marginalità e di precarietà, che non possono non avere riflessi sull’ordine pubblico.

Tali fattori di criticità si rilevano   soprattutto nel  Mezzogiorno, in  Calabria e nella  provincia reg­gina, nella quale risaltano le difficoltà occupazionali e  la fragilità delle prospettive di sviluppo che favorisce  l’invasività della criminalità organizzata contro cui lo Stato è da tempo impegnato con le sue forze migliori e con risultati positivi. Le problematicità e le difficoltà segnalate nell’attuazione di alcuni principi costituzionali non deve indurci a ritenere che essa sia obsoleta e o superata. Pur con tutte le difficoltà che dobbiamo affrontare nella nostra quotidiana  esperienza di cittadini dobbiamo sempre ricordare – come disse il già citato Calamandrei – che  “La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove: perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità.”