Corte costituzionale boccia la Calabria: incostituzionale il divieto NCC ambulanza
La norma vietava alle imprese funebri l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC) di ambulanza per il trasporto non urgente e programmabile
29 Aprile 2025 - 14:18 | Comunicato Stampa

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 62, depositata oggi, ha dichiarato l‘illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 4, della legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, numero 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), come sostituito dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 agosto 2023, numero 38.
La norma vietava alle imprese funebri l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC) di ambulanza per il trasporto non urgente e programmabile.
Una lesione alla libertà di concorrenza
Il divieto era stato contestato dal TAR Calabria, ritenendolo contrario:
- all’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione (competenza statale in materia di concorrenza);
- agli articoli 3 e 41 della Costituzione (irragionevole limitazione della libertà di iniziativa economica).
La Consulta ha accolto come fondata, e assorbente, la violazione dell’articolo 117, evidenziando che la Regione Calabria, intervenendo sulla concorrenza, ha ecceduto i limiti della propria competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute.
La distinzione della Corte: tutela della salute vs. concorrenza
La Corte ha distinto due aspetti:
- Il divieto per le imprese funebri di svolgere trasporto di soccorso è legittimo, in quanto mirato a proteggere il benessere psicologico dei soggetti vulnerabili.
- Il divieto di svolgere servizio NCC per trasporto non urgente e programmabile, invece, non tutela la salute e costituisce una barriera ingiustificata alla concorrenza.
Pertanto, la limitazione per i trasporti non urgenti è stata dichiarata incostituzionale.
Ulteriore illegittimità rilevata
La Corte ha inoltre dichiarato l’illegittimità consequenziale anche della parte della legge regionale che vietava l’attività funebre ai soggetti che svolgono esclusivamente servizio di NCC ambulanza per il trasporto non urgente e programmabile.
Fonte: Ansa Calabria
