Ricorso: il comunicato ufficiale della Reggina con i ringraziamenti all’avvocato Sbarbaro

La soddisfazione della società dopo la decisione del Giudice Sportivo riguardo il reclamo della Scafatese


AS Reggina 1914 esprime un sincero ringraziamento all’Avv. Ferruccio Sbarbaro per l’eccellente lavoro svolto nella redazione della memoria difensiva.

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Di seguito comunicato LND Serie D:

Il Giudice Sportivo Avv. Aniello Merone, con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 23 gennaio 2025 ha adottato le decisioni:

  • letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla F.C. SCAFATESE S.S.D. A R.L. con il quale si richiede che venga inflitta alla REGGINA 1914 A.S. la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell’ambito della gara in oggetto il calciatore RENELUS BERTONY, schierato con il n. 95 dalla REGGINA 1914 A.S., non avrebbe avuto titolo a parteciparvi, in quanto non tesserato nel corso della presente stagione sportiva con alcuna società e tutt’ora svincolato dal 1 luglio 2024.
  • lette le memorie ex art.67 CGS depositate dalle parti;
  • letta la dichiarazione del 17 gennaio 2025 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’ufficio Tesseramento del
    Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore RENELUS BERTONY risulta
    essere “tesserato per la FENICE AMARANTO dal 15 dicembre 2023”, avendo la società depositato “a sistema un aggiornamento di contratto, con scadenza giugno 2025 e conforme a quanto previsto dalle norme”, che non è stato registrato dal sistema “per problemi tecnici”.
  • La circostanza che precede, da un lato, non può mutare la validità del tesseramento, né la posizione del calciatore che non può considerarsi svincolato; dall’altro lato, consente di comprendere le erronee conclusioni a cui, mediante una semplice e abituale consultazione dei sistemi informatici in dotazione, è pervenuta la società istante, ponendole a fondamento del presente reclamo.
  • Delibera
  • 1) di respingere il reclamo;
  • 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-1;
  • 3) di non addebitare la tassa di reclamo sul conto della F.C. SCAFATESE S.S.D. A R.L