Avv. Grassani: "Viola, sperare nell'appello è plausibile. Sui controlli della LNP..."

di Matteo Occhiuto - Tanti punti oscuri. La penal

di Matteo Occhiuto – Tanti punti oscuri. La penalizzazione della Viola Reggio Calabria ha gettato nello sconforto i tanti tifosi del sodalizio reggino, sorpresi dalla durezza della sanzione e dalla poca chiarezza, fin qui, in cui è stata avvolta la vicenda. Per diradare le nubi, la redazione di CityNow.it ha contattato l’avvocato Mattia Grassani, uno dei principali esperti in termini di diritto sportivo fra i confini nazionali.

Dottor Grassani, esistono possibilità che la Viola Reggio Calabria possa ottenere un parziale sconto della pena o la completa assoluzione nei successivi gradi di giudizio?

“Pur non conoscendo il fascicolo del procedimento, ritengo, data la complessità della vicenda, che la partita sia aperta a qualsiasi risultato in appello, anche di totale annullamento della sanzione. Poiché non esiste, nel Regolamento di Giustizia FIP, alcuna norma specifica che disciplini la violazione contestata (produzione di documenti falsi per l’ammissione ai campionati), sarà fondamentale la valutazione del grado di responsabilità dei dirigenti del club coinvolti, ovvero se gli stessi abbiano agito con dolo, con colpa o se invece possa essere riconosciuta in loro favore l’esimente del legittimo affidamento.

Nel primo caso, sarebbe integrata la fattispecie della frode sportiva ex art. 59 del Regolamento FIP che giustificherebbe una sanzione così importante. Nel secondo caso, invece, potrebbe trovare spazio una qualificazione del fatto come ‘omesso controllo’, e quindi mera violazione dell’art. 44 che potrebbe aprire a sanzioni ridotte. 

L’annullamento integrale del ricorso, infine, potrebbe essere determinato dalla dimostrazione, da parte dei dirigenti del club, di aver posto in essere la massima diligenza possibile nella procedura di ottenimento della fideiussione e di verifica della veridicità e, nonostante ciò, l’invalidità del documento non avrebbe potuto essere in alcun modo conosciuta o conoscibile dai deferiti”.

Esistono dei vincoli della Lega Nazionale Pallacanestro sul controllo e/o veridicità della documentazione inoltrata? In caso di risposta positiva, quali sono e che potere ha di accertamento?

“La Lega Nazionale Pallacanestro, a mio avviso, non può essere ritenuta responsabile per l’accettazione di una garanzia bancaria successivamente rivelatasi falsa o invalida.

L’organizzatore della competizione, infatti, verifica esclusivamente la conformità della garanzia bancaria al modello distribuito tra i club, non potendosi sobbarcare l’onere di accertare, una per una, la validità di tutte le fideiussioni mediante controlli incrociati presso gli istituti di credito, trattandosi ovviamente di obbligo incombente sulle società.

E’ ovvio che possono essere effettuati accertamenti dalla Lega presso le banche emittenti le garanzie, ma gli stessi non sono obbligatori e, comunque, l’eventuale omissione non può determinare responsabilità”.

Non è quindi possibile ipotizzare un’azione giuridica da parte della tifoseria e del club nei confronti della stessa Lega? 

“A mio avviso trattasi di ipotesi di difficilissima percorribilità. Confiderei, piuttosto, che, in appello, possano essere dimostrati buona fede, diligenza e affidamento incolpevole dei dirigenti tali da indurre la Corte Federale d’Appello ad annullare la sanzione nei loro confronti e in quello del club, o quantomeno a disporre una forte riduzione della stessa all’esito del ridimensionamento delle responsabilità delle persone fisiche che hanno agito nell’interesse della società”.